Cosa sono gli interessi di mora: tutto quello che c’è da sapere
Scopriamo cosa sono gli interessi di mora: tutto quello che c’è da sapere prima di firmare un contratto di mutuo o un prestito.
La sottoscrizione di un contratto di prestito, di mutuo o di leasing pone di fronte a clausole contrattuali spesso oscure e poco trasparenti: durata e ammortamento, interessi, tassi e spese massime applicabili, inadempimenti e garanzie, estinzione anticipata e altri costi e spese accessorie. L’inesperienza e la mancanza di preparazione spingono a firmare con poca prudenza alcune condizioni a cui sarebbe invece assolutamente necessario prestare la massima attenzione, come quelle che stabiliscono interessi penali e di mora.
Cosa sono gli interessi di mora
Prima di sottoscrive un prestito o un mutuo occorre fare i conti con la sostenibilità economica di un mutuo, ovvero con la propria capacità di rimborso degli oneri dei mutui (le somme da rimborsare) entro le relative scadenze. In caso di tardivo o mancato pagamento di una o più rate o in seguito ad una inadempienza contrattuale del debitore, infatti, la banca si tutela applicando una penale sugli importi scaduti, ovvero gli interessi di mora.
Come si calcolano
Essendo una clausola che funge da deterrente contro il mancato pagamento, gli interessi moratori hanno un valore più alto rispetto a quelli legali: un fatto giustificato dalla loro natura sanzionatoria. Gli interessi di mora generalmente sono determinati in misura superiore rispetto al tasso pattuito contrattualmente nel finanziamento tra i 2 ed i 4 punti percentuali. In ogni caso devono essere calcolati entro il limite dal tasso soglia stabilito trimestralmente dalla Banca d’Italia, per la categoria di prodotto di riferimento. Quando gli interessi di mora superano il tasso soglia fissato al momento della stipula del contratto, questo è da considerarsi usurario.
Quando scattano
Gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria e sanzionatoria, e la banca può applicarli nel caso di mancato pagamento di una o più rate del finanziamento. Gli interessi di mora si sostituiscono agli interessi corrispettivi all’atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito.
Anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, sono soggetti al rispetto delle soglie d’usura. Questo principio è anche stato ribadito dalla Cassazione, che con sentenza n. 350 del 2013 ha precisato che, “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.”.
Criticità
Per capire se gli interessi di mora non superano il tasso soglia consentito, è sempre opportuno affidarsi ad analisti finanziari esperti come quelli di GMB Finance, che possono mettere a disposizione una consulenza specializzata nel calcolo degli interessi ingiustificati e assistenza legale completa per la rinegoziazione delle condizioni del prestito o del mutuo o per la restituzione degli interessi versati in eccesso.