Leasing illegittimo: cosa fare e a chi rivolgersi
Quali sono le potenziali irregolarità che si possono celare dietro i contratti di leasing, e come recuperare gli interessi illegittimi.
Il contratto di leasing è la combinazione di due istituti, il contratto di locazione (art. 1571 c.c.) e la vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) ed è stato oggetto di riforma ad opera della legge sulla concorrenza del 2017 che lo ha trasformato da contratto atipico in contratto tipico. Il leasing consente all’utilizzatore di poter usufruire di un bene, dietro pagamento di un canone periodico, e acquisirne la proprietà al termine del contratto col pagamento del valore di riscatto, previsto come i canoni, nel contratto stesso. L’utilizzatore può anche scegliere, ovviamente, di non riscattare il bene e restituirlo alla finanziaria.
Illegittimità in un contratto di leasing
La prima particolarità è che nei contratti di leasing deve essere assolutamente indicato il Tasso Leasing e, quando il leasing è indicizzato, vanno indicate le clausole di indicizzazione. L’indicizzazione è oggetto di molteplici controversie poiché il tasso indicizzato viene calcolato in maniera talmente complessa da rendere il costo finanziario indeterminato e, praticamente, trasformare il leasing in un’operazione speculativa; si pensi, ad esempio, a quando l’indicizzazione e legata alla variazione di derivati, cambi o obbligazioni. Ulteriori irregolarità si possono annidare nello stesso piano di ammortamento in cui, spesso, non viene correttamente inserita l’opzione finale di riscatto oppure quando il tasso applicato supera la soglia di usura.
Come scoprire le illegittimità e cosa fare
La complessità dei contratti di leasing rende necessario affidare l’analisi ad esperti in matematica finanziaria e diritto bancario. Essi dovranno esaminare minuziosamente tutte le voci alla ricerca delle potenziali illegittimità. Se dovessero, ad esempio, emergere delle irregolarità riguardo il tasso pubblicizzato in contratto e quello effettivamente pagato allora vorrà dire aver fornito al cliente una informazione alterata riguardo il costo dell’operazione e, in tal caso, si potrà concretizzare una violazione dell’art. 117 TUB che prevede il ricalcolo dell’intero contratto al tasso minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto stesso. A tal proposito si faccia riferimento alla storica sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018. Potrebbero altresì emergere anomalie riguardo il calcolo dell’indicizzazione o errori relativi all’opzione finale; comunque tutti casi che solo consulenti esperti della materia potranno evidenziare e portare nelle sedi opportune.
La GMB FINANCE col suo staff esegue da anni studi di fattibilità sui contratti di leasing per l’individuazione delle illegittimità.
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