02.01.2023

Leasing: Tribunale di Firenze non ordina il rilascio dell’immobile per presunta irregolarità del Tasso d’interesse

Società immobiliare, a fronte di € 41.994 di insoluti, riceveva una richiesta di rilascio dell’immobile. A seguito di una perizia tecnica sono emerse irregolarità per € 66.925 che hanno consentito di opporsi alle richieste dell’Istituto
 

Nel 2007 una società immobiliare sottoscriveva un contratto di locazione finanziaria, con primario Istituto nazionale, per l’acquisto di un pregiato immobile a Firenze.

A causa della pandemia, l’azienda non è stata in grado di pagare regolarmente i canoni, accumulando una debitoria di € 41.994. A fronte di questi ultimi, a gennaio 2022, l’istituto risolveva il contratto e, nei mesi successivi, presentava un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., presso il Tribunale Civile di Firenze, con il quale richiedeva al Tribunale di accertare la legittimità della risoluzione contrattuale e, in conseguenza, di condannare l’azienda al rilascio immediato dell’immobile.

La società, insospettita dai pagamenti eccessivamente onerosi, incaricava la GMB Finance di verificare la regolarità del contratto di leasing e, a seguito della perizia tecnica, emergevano numerose criticità bancarie, in particolare, che il Tasso Leasing previsto fosse maggiore di quello pubblicizzato in spregio dell’art. 117 TUB. La GMB Finance ricalcolava il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT facendo emergere che, alla data di risoluzione, il saldo dare-avere della società era positivo a favore di quest’ultima per complessivi € 66.925.

A fronte di ciò, l’Avv. Stefano Di Salvatore, partner fiduciario della GMB Finance, si costitutiva richiedendo l’inosservanza dell’art. 117 TUB, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento, e per l’effetto, di respingere le domande avversarie, accertando e richiedendo l’illegittima risoluzione di diritto comunicata dalla Concedente.

In prima udienza, con ordinanza del gennaio 2023, il Tribunale di Firenze, non accoglieva le richieste della società di leasing e nominava un CTU al fine di verificare la sussistenza dei presupposti tecnici per l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 117 c. 7 TUB.

Le operazioni peritali sono attualmente in corso ed il Giudice ha rinviato la causa all’udienza del 29.11.2023 per esame CTU ed eventuale decisione.


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