Altra stangata per le banche per anatocismo
Un'altra vittoria per le aziende. Il Tribunale di Alessandria lo scorso 21 febbraio 2015 ha condannato un istituto di credito a restituire al proprio cliente interessi illegittimi per anatocismo.
Con sentenza del 21 febbraio 2015 il Tribunale di Alessandria ha condannato la Banca a restituire al proprio cliente quanto indebitamente versato a titolo di interessi anatocistici ed usurari.
Tra le parti sussisteva un”articolato rapporto contrattuale” nell’ambito del quale l’istituto di credito aveva concesso al proprio cliente un’apertura di credito bancario. Il tutto estinto nell’anno 2007.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione periodica degli interessi convenuta nella scrittura costitutiva del rapporto oggetto di causa. Un consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito, infatti, che: “le clausole le quali prevedano nei conti correnti affidati stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, forme di anatocismo sono nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., giacché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo”. Il rapporto in questione essendosi concluso nel 2007 ha sollevato il problema dell’illegittimità degli interessi anatocistici addebitati successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000. La normativa, a partire dal luglio 2000, ha reso ammissibile la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi. L’art. 7 della Delibera CICR 9.02.2000 prevede, inoltre,per i rapporti pregressi, che la banca per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a carico del correntista, disponga della “preventiva approvazione”del cliente non essendo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale.
Infine per quanto concerne la ripetizione di interessi usurari presenti nel caso di specie, l’usurarietà va valutata con riferimento al momento in cui gli interessi sono stati convenuti. La Corte di Cassazione (cfr. Cass. 11 gennaio 2013, n. 602) ha affermato che “La disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 108 del 1996 degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, c.c., opera la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi”.
In definitiva il Tribunale di Alessandria, dopo aver disposto una CTU, ha condannato la Banca a restituire al Cliente quanto indebitamente riscosso oltre gli interessi al tasso di legge.
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