Rivoluzione Leasing: la Cassazione conferma l’applicazione dell’art. 117 T.U.B. in caso di tasso leasing non determinabile
Recupera gli interessi sul contratto di leasing: se il Tasso Leasing non è determinabile si applica l’art. 117 T.U.B. che prevede il ricalcolo degli interessi ai tassi BOT
La Corte di Cassazione torna sul ormai discusso argomento della legittima indicazione del Tasso di interesse del contratto di locazione Finanziaria. La Corte di Appello di Torino con la sentenza del 16 Aprile del 2018 aveva già confermato l'applicazione dell'articolo 117 T.U.B. laddove l'istituto avesse applicato un tasso interno di attualizzazione (Tasso Leasing) maggiore di quello convenuto contrattualmente.
La Decisione 12889/21 assume una rilevanza particolare perché afferma una serie di principi fondamentali che l’Istituto concedente è tenuto ad osservare a pena dell’applicazione del Tasso sostituito minimo dei BOT previsto dall’art. 117 comma 7 lett. a) TUB. Più precisamente, nel caso sottoposto alla propria attenzione, la Corte di Cassazione ha affermato, testualmente, che il tasso dell’operazione di leasing “..risultava quantitativamente difforme da quello che, ex lege, cioè ai sensi delle evocate Istruzioni di Banca di Italia (costituiscono interessi legali non soltanto quelli stabiliti dall’art. 1284 c.c., ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia imposto da una fonte primaria o secondaria: Cass., 4/03/2012, 1118), avrebbe dovuto applicarsi nel caso di specie..”.
La Suprema Corte ha quindi affermato inequivocabilmente che:
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Le Istruzioni di Banca di Italia sulla Trasparenza (incluse quelle di aggiornamento) sono paragonate alla legge o comunque sono vincolanti per la società Concedente nell’indicazione del tasso di interesse;
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Ai sensi dell’art. 3 sez. III Cap. I, Titolo X, Istruzioni di Banca di Italia del 25/07/2003), il contratto di locazione finanziaria deve indicare il tasso di interesse (in ossequio all’art. 117 comma 4 TUB), della specie del Tasso Interno di Attualizzazione;
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Il Tasso Interno di Attualizzazione è, di conseguenza, un interesse legale.
Inoltre, con la Sentenza in argomento la Corte di Cassazione ha riconosciuto, seppur incidenter tantum, che le disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie hanno valore di norme di ordine pubblico e quindi carattere imperativo. Ragion per cui la loro violazione da parte di un contratto o di una clausola contrattuale potrebbe comportare la nullità di tali atti ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c..
Infine, ma non meno importante, con la predetta Pronuncia il Giudice di legittimità equipara, ai fini della violazione dell’art. 117 comma 4 TUB, l’ipotesi in cui il tasso dell’operazione sia indicato solo numericamente senza possibilità di determinarlo sulla base di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci a quella in cui nel contratto manchi la relativa pattuizione (“..sì da ritenere che il prezzo dell’operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello sui si è formata la volontà dell’utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364)…”).
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, qualora il Tasso Interno di Attualizzazione (che è il tasso legale da indicare nei contratti di locazione finanziaria) non risulti determinabile, nemmeno per relationem – cioè tramite rinvio ad una fonte esterna al contratto e terza rispetto alle parti – non può che considerarsi opaco e dunque sostanzialmente inespresso, contrastando quindi con la previsione normativa cristallizzata nel 4° comma dell’art. 117 TUB e dando così luogo all’applicazione della sanzione prevista dal successivo comma 7 lett. a) della medesima disposizione, che ridetermina il Tasso dell’operazione (opaco e comunque illegittimo) nella misura di quello nominale minimo BOT vigente nei dodici mesi precedenti alla stipulazione del contratto.
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