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17.05.2021

Cessioni del quinto: cosa cambia con la sentenza Lexitor

Valanghe di rimborsi per tutti coloro che hanno rinnovato una cessione del quinto grazie alla sentenza Lexitor

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza dell’11 settembre 2019, interviene sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva Europea 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori. L'art. 16 di tale direttiva stabilisce che il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. È la stessa direttiva, all’art. 3, a sancire che rientrano nel costo totale del creditotutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito […] sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contatto di credito, in particolare i premi assicurativi […]”.
La direttiva europea è stata recepita in Italia con l'art. 125 sexies del T.U.B., il quale prevede che in caso di rimborso anticipato di un contratto di finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Rientrerebbero quindi in tale fattispecie -secondo l’interpretazione dominante fino all’uscita della sentenza Lexitor - i c.d. costi recurring, vale a dire quelli che accompagnano il finanziamento durante l’intera sua vita, come ad esempio l’assicurazione. La straordinaria novità introdotta dalla sentenza Lexitor, dunque, ha riguardato proprio la restante parte dei costi connessi a questa tipologia di finanziamenti, i così detti costi upfront, vale a dire questi costi che sono legati alla lavorazione della richiesta di prestito, come ad esempio le spese di istruttoria.

La novità introdotta dalla sentenza Lexitor

La sentenza datata 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, c.d. Lexitor, ha agito sull’interpretazione dell’art. 16 della direttiva europea, cambiando completamente l’orientamento, stabilendo che all'interno del costo totale del credito vanno ricompresi inclusi non solo i costi recurring ma anche quelli upfront. A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea è intervenuta la Banca d’Italia e l’Arbitro Bancario Finanziario, il quale si è adeguato all'interpretazione europea. Difatti con la Decisione del Collegio di Coordinamento del 17 dicembre 2019, l?ABF ha recepito il principio di proporzionalità della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, indicando però un criterio “misto” per la rimborsabilità, che differisce sulla base della tipologia di spesa (up-front o recurring). In particolare, l’ABF ha stabilito che i costi recurring dovranno continuare ad essere ricalcolati sulla base del criterio “pro rata temporis” - vale a dire in misura proporzionale nel tempo - mentre i costi up-front dovranno essere rimborsati sulla base del c.d. “criterio della curva degli interessi”, vale a dire sulla base del rimborso degli interessi nel finanziamento.
La sentenza Lexitor ha quindi di fatto alzato notevolmente l'asticella delle "spese rimborsabili" a favore di chi ha rimborsato anticipatamente un finanziamento, in particolar modo le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, consentendo al consumatore di recuperare tutti i costi, sia quelli "recurring" sia quelli "upfront".

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