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14.10.2020

Rimborso sulle cessioni del quinto: il Tribunale di Napoli conferma l’applicazione della sentenza Lexitor

La Corte di appello di Napoli conferma l’applicazione della sentenza della Corte UE: in caso di estinzione anticipata vanno rimborsati tutti i costi

Abbiamo già visto nel precedente articolo che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Lexitor dell’11 settembre 2019, sancisce che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutte le componenti del costo totale del credito, secondo il criterio proporzionale, quindi tanto le spese recurring (spese riferite a costi di gestione del prestito lungo tutto il periodo previsto dal piano di ammortamento) quanto le spese up-front (spese relative alle attività preparatorie all’ottenimento del finanziamento). Tale orientamento è già stato confermato dall’ABF, con la decisione del collegio di coordinamento del 17 dicembre 2019, attraverso cui recepisce il principio di proporzionalità della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

L’apporto decisivo del Tribunale di Napoli

Il Tribunale di Napoli con la sentenza del 29 giugno 2020 n. 4433, in sede di appello conferma l’applicazione della sentenza Lexitor, rilevando la non sussistenza della distinzione tra costi up front e costi recurring, e pertanto, il consumatore, in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto, ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, in misura proporzionale alla durata residua.

Difatti, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi a carico del consumatore, senza distinguere tra costi up front (sostenuti per attività preparatorie alla conclusione del contratto) e recurring (relativi a costi che per attività che si prolungano per tutta la durata del rapporto), così come recita l’art. 16.1 della Direttiva 2008/48/CEE: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Tale testo sostanzialmente coincide con quello dell’art. 125-sexies del T.U.B. il quale sancisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Possiamo confermare quindi che la giurisprudenza italiana conferma la tesi secondo cui non esiste distinzione tra costi up front e costi recurring in caso di estinzione anticipata del finanziamento, e il consumatore ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, in misura proporzionale alla durata residua.

Seppure la sentenza Lexitor e la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 giugno 2020 n. 4433 siano applicabili a tutti i finanziamenti, va da sé che assumono particolare rilevanza nell’ambito delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione, dal momento che per natura questi finanziamenti presentano commissioni up-front particolarmente elevate, e soprattutto sono soggette a frequenti rinnovi con cadenza periodica.
 
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