La Corte Costituzionale conferma l’interpretazione della sentenza Lexitor sul rimborso anticipato delle cessioni del quinto
In caso di estinzione anticipata della cessione del quinto si ha il diritto al rimborso di tutti i costi
Con la Sentenza n. 263 del 22/12/2022, la Corte Costituzionale, in accoglimento dell’Ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino del 2/11/2021, ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell’art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, limitatamente alle parole: «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».
Il citato comma 2 viene così riscritto: “(…omissis…) Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ne consegue che, in relazione alle ipotesi di estinzione anticipata dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 (epoca di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021), si applica l’art. 125 sexies TUB previgente, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea con la nota Sentenza Lexitor.
Pertanto, il consumatore che abbia concluso un contratto di finanziamento (o meglio di credito al consumo, come quelli di cessione del quinto o prestito con delegazione di pagamento), prima del giorno 25/07/2021, e che lo abbia estinto anticipatamente, ha diritto al rimborso di tutti i costi (fissi e recurring, incluse le imposte) in relazione alla durata residua (non goduta) del finanziamento.