Decreto correttivo al nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: le aree di intervento
Il ruolo del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e le principali novità introdotte dal Decreto Correttivo riguardanti le disposizioni generali
Dopo quasi due anni dalla pubblicazione del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 novembre il Decreto Correttivo (D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147) contente le disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20.
Attraverso il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza il legislatore ha voluto riordinare le procedure concorsuali e disciplinare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, anche sulla base della Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 la quale è intervenuta sull’importanza di adottare un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, al fine di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce, in modo da evitare l’insolvenza e massimizzare il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale.
Lo scopo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è quello, dunque, di favorire una preventiva emersione dello stato di crisi/insolvenza delle imprese, al fine di affrontare le problematiche prima che la situazione diventi irreversibile, salvaguardando la capacità imprenditoriale dell’impresa in crisi, nonché l’interesse generale a fronte del rischio di dannose reazioni a catena.
Il decreto correttivo interviene con misure a rettica e perfezionamento del codice. In particolare, tra i cambiamenti introdotti dal Decreto Correttivo troviamo anzitutto una variazione nella definizione di crisi fornita dal legislatore: se il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definiva la crisi, all’art. 2, lettera a), quale “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, il nuovo decreto sostituisce il termine “difficoltà economico finanziaria” con “squilibrio economico finanziario”, utilizzando pertanto una dicitura aziendalistica maggiormente corretta.
Inoltre, troviamo una prima variazione anche nella definizione di gruppi di imprese fornita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; difatti, mentre il Codice definiva quale gruppo di imprese l’“insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che […] sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto”, il decreto correttivo inserisce tra le autorità escluse, insieme allo Stato, anche gli enti territoriali.
Una variazione sostanziale emerge anche in materia di prededucibilità dei crediti: l’art. 2 del Decreto Correttivo integra i crediti prededucibili inserendo tra gli stessi anche i crediti derivanti da attività non negoziali svolte dagli organi preposti, purché queste ultime siano connesse con le loro funzioni. Sono inoltre inclusi nei crediti prededucibili anche i crediti risarcitori che derivano da fatto colposo degli organi preposti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi stessi.
Al primo sentore di crisi è bene rivolgersi ad uno specialista della gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In GMB Finance ogni cliente viene assistito da un consulente e da un avvocato specializzato in diritto societario e bancario, i quali, in linea con gli obiettivi dell’imprenditore e dell’azienda, predisporranno una strategia personalizzata fatta su misura, al fine di:
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accertare gli indicatori segnaletici di allerta preventiva con verifica delle condizioni di continuità aziendale;
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analizzare la situazione economico – finanziaria dell’impresa con particolare riguardo a tutte le posizioni debitorie e alle garanzie correlate;
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eseguire una due diligence e un’analisi delle attività di tesoreria aziendale e della struttura degli affidamenti;
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delineare il percorso di recupero crediti dei debitori;
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individuare possibili linee di intervento per la gestione dei debiti, sia della società che dei fideiussori.
A seconda degli obiettivi del cliente, e delle reali possibilità di successo, si valuteranno tutte le soluzioni percorribili in modo da scegliere il percorso più in linea con le tue specifiche esigenze!
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