Emergenza COVID-19: sospensione mutui, leasing e affidamenti bancari
Accedi alle misure sospensive di mutui e leasing per aziende, privati e lavoratori autonomi messe in atto dal decreto Cura Italia.
In questi giorni di crisi e profondo scompiglio per tutta l’Italia, e per la nostra economia, il Governo, con il Decreto Cura Italia del 17 marzo, ha stanziato 25 miliardi di euro per dare sostegno a tutto il paese e in particolar modo alle categorie che più risentiranno di questa pandemia.
Nel decreto sono presenti delle manovre che permetteranno di aiutare privati, aziende e lavoratori autonomi che devono far fronte alle scadenze di mutui, leasing o finanziamenti.
Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è possibile richiedere, e chi può accedervi.
Per le aziende:
È possibile ottenere la sospensione fino al 30 settembre 2020 di tutte le rate o canoni in scadenza prima di tale data, potendo richiedere sia la sospensione totale sia la sospensione della sola quota capitale (continuando quindi a pagare la quota interessi). La sospensione può essere richiesta per mutui ipotecari, mutui/finanziamenti chirografari, leasing e prestiti non rateali. In aggiunta, per quanto riguarda le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, gli importi accordati (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata) non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020.
Tali misure devono essere richieste dalle aziende e non operano in automatico.
Condizioni per accedere alla sospensione:
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L’azienda deve avere dipendenti a tempo indeterminato/determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro;
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l’esposizione debitoria non deve essere classificata come deteriorata;
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l’azienda deve autocertificare di aver subito una carenza temporanea di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Coronavirus.
Per i privati:
Tutti coloro che negli ultimi tre anni hanno subito la perdita del lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato) o parasubordinato, che si trovano in condizioni di non autosufficienza o handicap grave, o in caso di morte di uno dei titolari del mutuo, possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, ai sensi della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Fondo di solidarietà) e del D.M. n. 132 del 21 giugno 2010 (Fondo Gasparrini). Se il mutuo è cointestato, tali condizioni possono riferirsi anche solamente ad uno dei cointestatari.
La sospensione del mutuo può essere ottenuta per un periodo complessivo di 18 mesi.
Condizioni per accedere alla sospensione:
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il mutuo deve essere stato contratto per l'acquisto dell’abitazione principale, sita in territorio nazionale;
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il richiedente deve essere proprietario sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;
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il mutuo deve essere di importo erogato non superiore a € 250.000 e in ammortamento da almeno un anno;
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l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve essere classificato come immobile di lusso;
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il mutuo non deve avere un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, non deve essere avvenuta la decadenza dal beneficio del termine o altra procedura esecutiva.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti:
Il decreto “Cura Italia” estende la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti, con le modalità già viste per i lavoratori subordinati e parasubordinati e per un periodo massimo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il richiedente, in questo caso, deve certificare di avere registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o restrizione della propria attività a causa dell’emergenza COVID-19.
Se desideri essere supportato nella richiesta di sospensione del tuo mutuo, leasing o finanziamento il team della GMB Finance ha attivato uno sportello per tutti i suoi clienti.
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