Finanziamento + Polizza Vita ed Infortuni = Taeg Ingannevole
Con la pronuncia del 13/03/2015 l’Arbitrato Bancario Finanziario ha precisato quali sono le voci che devono essere incluse nel calcolo del TAEG per quanto concerne la polizza assicurativa collegata ad un finanziamento.
Con la pronuncia del 13/03/2015 l’Arbitrato Bancario Finanziario ha precisato quali sono le voci che devono essere incluse nel calcolo del TAEG per quanto concerne la polizza assicurativa collegata ad un finanziamento.
In particolare rientrano nel calcolo del TAEG “d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Qualora si sia in presenza di determinati requisiti (la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; il premio viene pagato anticipatamente dall’intermediario per conto del cliente, il quale poi lo rimborso secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento; il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l’intermediario medesimo, almeno fino a concorrenza delle somme dovute.), la polizza assicurativa è ritenuta “imposta dal creditore”, indipendentemente dal fatto che il modulo prestampato dall’intermediato definisca la polizza stessa come “facoltativa”.
In presenza della situazione di cui sopra la banca è stata condannata ad applicare un tasso inferiore ed a restituire l’eccedenza, in conformità di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 125 bis T.U.B..