Leasing irregolare: come ottenere il rimborso degli interessi
Quali irregolarità possono riscontrarsi nel leasing e come ottenere il rimborso
Come è noto, il leasing prevede che sia la finanziaria ad acquistare un bene per conto dell’utilizzatore e poi concederglielo in locazione a fronte del pagamento di canoni, generalmente mensili. Il contratto di leasing è la combinazione di due istituti, il contratto di locazione (art. 1571 c.c.) e la vendita con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) tant’è che consente, all’utilizzatore, di acquisire la proprietà del bene al termine del contratto col pagamento del valore di riscatto. L’utilizzatore, ovviamente, può anche scegliere di non esercitare l’opzione di riscatto e restituire il bene.
Le irregolarità in un contratto di leasing
Nei contratti di leasing possono nascondersi insidie ben mascherate, causa di forti perdite a carico dell’utilizzatore. Gli istituti, sfruttando l’asimmetria informativa tipica nel rapporto banca/cliente e il maggior potere contrattuale, attuano, talvolta, condotte sfavorevoli al cliente fino ad arrivare a vere e proprie irregolarità legali e finanziarie. Un tasso applicato che supera la soglia di legge oppure l’inserimento di clausole di indicizzazione capestro o, ancora, l’indicazione errata del tasso leasing sono alcune delle irregolarità più presenti; il tasso leasing, che deve essere indicato nel contratto in luogo del TAN, addirittura spesso non viene neppure indicato.
La richiesta di rimborso in caso di leasing irregolare
La complessità della materia rende necessaria l’assistenza di consulenti esperti in matematica finanziaria e diritto bancario a cui affidare l’esame dettagliato di tutti gli elementi del contratto con particolare attenzione riguardo i tassi sottoscritti e quelli pagati. Se dovessero emergere delle differenze, che vuol dire aver fornito al cliente una informazione alterata e distorta riguardo il costo dell’operazione facendogli pagare un tasso più oneroso rispetto a quello indicato, si potrà concretizzare una violazione dell’art. 117 TUB che prevede il ricalcolo dell’intero contratto al tasso minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto stesso. Utile a tal proposito la storica sentenza della Corte d’Appello di Torino del 16/04/2018.