Presentare opposizione al decreto ingiuntivo della banca
L’applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo
Quando non si riesce a far fronte alla richiesta di rientro dell’affidamento concesso da parte della banca quest’ultima può notificare un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del proprio credito. Con il decreto ingiuntivo la banca ottiene un provvedimento esecutivo con il quale può pretendere la restituzione delle somme, e l’azienda ha 40 giorni di tempo per opporsi, pena la possibilità di tutelare pienamente i propri diritti.
Se il Giudice concede la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, lo stesso costituisce un valido titolo esecutivo per la banca per iniziare l’esecuzione forzata, restando sempre ferma la possibilità per l’azienda di presentare opposizione.
Presentare opposizione al decreto ingiuntivo
Abbiamo già visto nel precedente articolo che la banca quando notifica un decreto ingiuntivo deve provare il proprio diritto di credito attraverso una prova scritta, pena nullità del decreto stesso.
Esistono però ulteriori elementi che possono essere utilizzati per presentare una opposizione ad un decreto ingiuntivo messo in atto dalla banca, quali ad esempio una perizia tecnica che acclari la presenza di interessi illegittimi applicati dall’istituto nel corso degli anni nel rapporto di conto corrente, che vanno ad alterare e compromettere il saldo debitore dell’azienda richiesto dal decreto ingiuntivo.
L'applicazione di commissioni di massimo scoperto illegittime come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo
Una delle principali tipologie di interessi illegittimi posti in essere dalla banca sono le commissioni di massimo scoperto (CMS) non espressamente previste da apposite clausole contrattuali.
La commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal concreto utilizzo della stessa. Costituisce quindi la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l’utilizzo di una determinata somma di denaro. Affinché la CMS possa definirsi correttamente e sufficientemente determinata occorre che venga indicata la misura del tasso applicato, la periodicità di conteggio e la base di calcolo sulla quale viene appunto applicata.
In tutti quei casi in cui le CMS applicate non possono considerarsi determinabili e non sono espressamente previste da apposite clausole, sono da considerare illegittime e l’azienda, attraverso una apposita perizia tecnico – finanziaria e una contestazione mossa da avvocati specializzati in diritto bancario, può chiederne la restituzione. La perizia che attesta la presenza di commissioni di massimo scoperto illegittime può essere un valido strumento per opporsi al decreto ingiuntivo, abbattere il saldo debitore del cliente, a volte fino ad azzerarlo, e, in alcuni casi, può addirittura capovolgere la situazione, andando a far ottenere un credito da parte dell’azienda nei confronti della banca maggiore rispetto al debito accumulato.
Al fine di capire se il rapporto contrattuale di affidamento in conto corrente soggetto a decreto ingiuntivo presenta motivi di nullità è bene rivolgersi a degli esperti in diritto bancario e finanziario quale il team di professionisti della GMB Finance che attraverso uno studio di fattibilità gratuito saranno in grado di verificare la presenza e l’eventuale ammontare degli interessi contestabili.