12.02.2019
La pubblicità ingannevole nel contratto di mutuo: cos’è e cosa comporta
Pillole sulla pubblicità ingannevole nei mutui: come scoprirla e cosa comporta.
Il contratto di mutuo è la forma contrattuale tipicamente utilizzata dagli istituti di credito per finanziare privati ed imprese, generalmente per l’acquisto di beni immobili che, pur col trasferimento di proprietà in capo al debitore, fungono da garanzia reale, di natura ipotecaria, per il creditore.
Che informazioni deve contenere il contratto di mutuo?
Che informazioni deve contenere il contratto di mutuo?
Dalla entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 4/3/2003, in vigore dal 01/10/2003, sono diventati, tra gli altri, obbligatori l’allegazione al contratto del documento di sintesi con riepilogate tutte le condizioni convenute e l’evidenziazione di un Indicatore Sintetico Di Costo “ISC”, che contenga tutti gli oneri concorrenti alla determinazione del costo complessivo del mutuo, come da indicazioni della Banca d’Italia. Le istruzioni di vigilanza del 25/07/2003 dispongono, all’articolo 9 del titolo X che l’ISC deve essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).
Pubblicità ingannevole: quando si verifica?
La pubblicità ingannevole in un contratto di mutuo si verifica quando vengono applicate, a carico del cliente, delle condizioni, dei prezzi o de tassi, più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati in contratto. Quindi in sostanza quando viene dichiarato in contratto un ISC o TAEG più basso rispetto a quello reale.
Cosa comporta la pubblicità ingannevole?
La pubblicità ingannevole comporta la nullità delle clausole coinvolte o che danno luogo alla stessa e si considerano non apposte. La nullità di dette clausole prevede, ai sensi dell’art. 117 TUB, l’applicazione, nel contratto, del rendimento minimo dei BOT a 12 mesi emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, in sostituzione al tasso corrispettivo. In soldoni può voler dire risparmiare notevolmente sugli interessi: in alcuni casi arriviamo fino al 70% – 80% del totale degli interessi corrisposti e da corrispondere.
La GMB FINANCE ha già assistito ed affiancato moltissimi clienti, aziende e privati, nella verifica della pubblicità ingannevole nei contratti di mutuo sottoscritti.
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