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30.04.2019

Il recupero degli interessi nelle deleghe di pagamento

Come recuperare i costi e gli interessi nelle deleghe di pagamento estinte anticipatamente o rinegoziate

Come la cessione del quinto, la delega di pagamento è uno strumento di concessione di un prestito, a favore di dipendenti e pensionati, estinguibile in rate mensili che vengono direttamente pagate dal datore di lavoro trattenendo l’importo dal netto dovuto. La delega di pagamento può affiancare una cessione del quinto in essere, viene infatti definito “secondo quinto”.

Estinguere una delega di pagamento anticipatamente

Altra similitudine con la cessione del quinto è che anch’essa può essere estinta anticipatamente ma sempre con le stesse regole, in particolare non può essere estinta con la contestuale sottoscrizione di altra delega (cosiddetto rinnovo o rinegoziazione) se non dopo che sia trascorso il 40% della durata inizialmente prevista in contratto. Vengono, ovviamente, automaticamente estinte nei casi di fine del rapporto di lavoro con prelievo dal TFR della somma necessaria all’estinzione.

Cosa è rimborsabile nei casi di estinzione anticipata?

A prescindere dalla motivazione e dalla modalità con cui è stata estinta anticipatamente una delega di pagamento, è molto importante analizzare il contratto ed il conteggio estintivo per verificarne tutte le voci che lo compongono; l’analisi deve essere effettuata in maniera certosina al fine di individuare correttamente gli importi richiedibili a titolo di rimborso. Possono essere richiesti rimborsi relativi ad alcuni tipi di commissioni bancarie/finanziarie, alcune commissioni di intermediazione e i costi per polizze vita e rischio impiego relativamente ai ratei non goduti oltre, ovviamente, agli eventuali interessi non correttamente defalcati e, aspetto molto importante, se quelli pagati risultassero oltre la soglia di usura si potrà farseli restituire interamente.

Cosa fare per ottenere il rimborso?

La tempistica e le regole per l’istruzione di una pratica di rimborso sono praticamente identiche a quelle previste per le cessioni del quinto; in primis andrà effettuata una attenta analisi documentale e, quindi, calcolati gli importi ed inviato un reclamo all’istituto, laddove al reclamo non corrispondesse una definizione della pratica, si potrà depositare un ricorso presso l’ABF per ottenere, quindi, l’emissione di un lodo arbitrale. Sono tutte attività che potranno essere correttamente svolte solo da specialisti nel settore bancario/finanziario a cui converrà rivolgersi ogni volta che si è estinta anticipatamente una delega.

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