Rimborso del quinto: che tempi ci sono
Iter e tempistiche per ottenere il rimborso dalla cessione del quinto rinegoziata o estinta anticipatamente
Della cessione del quinto abbiamo già parlato in precedenti approfondimenti e, come detto, essa può essere estinta anticipatamente, come ogni altro prestito, rispettando alcune regole. In particolare, non può essere estinta con la contestuale sottoscrizione di altra cessione (cosiddetto rinnovo o rinegoziazione) se non dopo che sia trascorso il 40% della durata inizialmente prevista in contratto ed è automaticamente estinta nei casi di fine del rapporto di lavoro con prelievo dal TFR della somma necessaria all’estinzione.
Come ottenere i rimborsi
Con la sottoscrizione del contratto di cessione del quinto, stipendio o pensione che sia, il debitore si impegna a pagare una serie di costi per servizi collegati, oltre al costo per gli interessi, costi che servono per la gestione della pratica e che vengono detratti dall’importo concesso in prestito, quindi pagati subito pur se imputabili all’intera vita della cessione. Allorquando detta cessione viene estinta anticipatamente, pertanto, detti servizi non sono stati completamente utilizzati e va ricalcolato il loro costo. Pur essendo, il ricalcolo, non troppo complicato, è necessario farsi assistere da professionisti nel recupero dei ratei dalle cessioni così da poter ottenere il massimo risultato. I professionisti, infatti, provvederanno a recuperare le necessarie informazioni e tutta la contrattualistica necessaria dalla banca, ricalcolare i costi, verificare la normativa vigente alla data della cessione, formulare ed inviare giusto reclamo e, se dovesse essere necessario, ricorrere in ABF per conto del cliente.
Dopo quanto tempo si ottiene il rimborso?
La durata della procedura di rimborso è variabile perché dipende da molteplici fattori. Innanzitutto, dalla qualità della documentazione disponibile (contratto, documento di sintesi, conteggio estintivo, liberatoria), quindi dalla disponibilità della banca a formulare una congrua offerta e, se ciò non avvenisse, dai tempi di risposta dell’ABF. I tempi si allungano, anche di molto, quando il cliente non è in possesso della documentazione necessaria e, quindi, vanno richieste le copie alla banca o alla finanziaria che, per rispondere, hanno 90 giorni di tempo ai sensi dell'art. 119 T.U.B.. L’istituto potrebbe anche fornire documentazione parziale, o non fornirla affatto e, pertanto, si corre il rischio di non poter portare avanti il reclamo. Ottenuta la documentazione vanno rifatti i conteggi, verificati gli importi contestabili e, a questo punto, redatto un reclamo ed inviato. L’istituto ha 30 giorni di tempo per rispondere al reclamo e, se non dovesse rispondere oppure offrire una somma non soddisfacente, sarà necessario predisporre e depositare un ricorso all’ABF. Le tempistiche di emissione del lodo da parte dell’ABF non sono fisse, ad oggi si attendono 6-8 mesi dal deposito. Ottenuto un lodo positivo si dovrà, poi, attendere che l’istituto adempi e rimborsi il cliente.
Ecco perché è bene farsi assistere da professionisti esperti così da essere certi di seguire tutte le giuste procedure ed evitare intoppi.