Risanamento aziendale giudiziale o stragiudiziale? Quale attuare
Quando è più opportuno ricorrere agli accordi di risanamento stragiudiziali e quando invece occorre avvalersi degli strumenti previsti dalla nuova Legge sulla Crisi d’Impresa
Abbiamo già visto dettagliatamente in precedenti articoli come la crisi d’impresa possa essere definita, in ottica aziendalistica, il “momento più o meno prolungato della vita dell’impresa in cui le condizioni di operatività presentano significativi elementi di difficoltà”, e quindi ci sia il venir meno delle condizioni di equilibrio economico e finanziario, tali da poter compromettere la prospettiva di continuità aziendale. Possiamo quindi dire che l’azienda verte in uno stato di crisi quando si trova in difficoltà economico-finanziaria tale da rendere probabile l’insolvenza, e che generalmente si manifesta con l’impossibilità per i flussi di cassa prospettici di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Sono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, gli indici che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare ed i ritardi nei pagamenti dei debiti per retribuzioni e verso i fornitori.
A seconda della gravità di crisi d’impresa in cui verte la società, al fine di intraprendere un percorso di risanamento che possa ristabilizzare l’attività, l’azienda può percorrere due strade differenti: attuare un percorso di risanamento stragiudiziale oppure intraprendere un’azione di risanamento giudiziale attraverso un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F o un piano di risanamento industriale ex art. 67 L.F..
Il piano di risanamento aziendale stragiudiziale può generalmente essere attuato quando l’impresa verte ancora in uno stato di crisi risolvibile in un arco temporale limitato. Si procede con un piano mirato a diminuire il proprio livello di indebitamento aziendale e ad adottare delle politiche di riassetto della gestione operativa e strategica dell’impresa, che possono comprendere eventuali “operazioni straordinarie”.
Se invece l’azienda verte già in uno stato di crisi avanzata, che non può essere risolta in un arco temporale limitato, allora sarà necessario avvalersi degli strumenti previsti dalla nuova Legge sulla Crisi d’Impresa quali l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. o il piano di risanamento industriale ex art. 67 L.F..
In ogni caso, nel momento in cui vengono percepiti i primi sentori di crisi, è fondamentale per l’imprenditore prendere contatti con degli esperti in gestione di crisi d’impresa e crisi aziendale da sovraindebitamento, i quali possano analizzare la situazione nel complesso, andando a redigere una Due Diligence che valuti i debiti a 360 gradi verso tutti i fornitori, un’analisi approfondita del bilancio e della centrale rischi, ed i cash flow prospettici. Sulla base di questa due diligence si potrà poi redigere il piano di risanamento aziendale più appropriato per le circostanze in cui verte l’azienda.