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21.01.2019

Risoluzione del contratto di leasing: cosa fare

Come comportarsi in caso di risoluzione del contratto di leasing e di rilascio del bene locato.

Abbiamo già visto in un articolo precedente che con il contratto di leasing una parte – detta concedente o locatore - concede in godimento all'altra – l’utilizzatore - un bene, a fronte del pagamento di una serie di canoni per un determinato periodo di tempo; alla scadenza del termine l’utilizzatore può scegliere se restituire il bene o tenerlo, a fronte del pagamento di un prezzo finale, detto prezzo di riscatto.

Ma cosa succede in caso di inadempimento, cioè se l’utilizzatore smette di pagare i canoni?

Se l’utilizzatore smette di pagare i canoni del leasing allora il concedente applicherà anzitutto gli interessi di mora previsti. Il mancato pagamento dei canoni è però una possibile causa di risoluzione del contratto e l’istituto può invocare la decadenza dal beneficio del termine, ovvero il pagamento immediato di tutti i canoni non scaduti del leasing. Se l’utilizzatore non provvede al pagamento di quanto richiesto, l’Istituto potrà notificare un decreto ingiuntivo per ottenere un titolo esecutivo e quindi poter ottenere l’esecuzione forzata per lo sgombero dell’immobile.

Quali sono le condizioni che comportano il grave inadempimento dell'utilizzatore?

La legge 124 del 4 agosto 2017 stabilisce che costituisce condizione di grave inadempimento per l’utilizzatore, nel caso di leasing immobiliare, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi e per gli altri contratti di locazione finanziaria quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente. Con la risoluzione del contratto di leasing l’utilizzatore deve restituire al concedente il bene locato, oltre a tutti i canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione, i canoni futuri, in linea capitale, e l’opzione finale, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Nel caso in cui dalla vendita venga ricavato un importo maggiore rispetto a quanto spetta al concedente, quest’ultimo dovrà restituire la differenza, mentre nel caso in cui il valore realizzato con la vendita o collocazione del bene sia inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore all’Istituto, resta comunque fermo il diritto di credito del locatore per l’importo residuo.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, è sempre consigliabile eseguire una perizia legale e tecnico-finanziaria sul contratto di leasing per accertare la correttezza di costi, interessi, commissioni, e tutte le altre spese applicate, la presenza di eventuali irregolarità del contratto e di altri elementi di mala gestio, quali usura o pubblicità ingannevole, posti in essere dalla società di leasing. Gli esperti in diritto bancario e finanziario di GMB Finance ti aiuteranno a predisporre l’opposizione per un’azione esecutiva e a trovare un accordo con la società di leasing volto a riottenere l’utilizzo del bene locato e a rimettere in bonis il contratto.

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