Si può annullare realmente un pignoramento?
Anche quando si pensa di essere costretti ad accettare il pignoramento, c’è sempre una soluzione, e a dartela è GMB Finance, attraverso una consulenza gratuita.
È possibile cancellare o annullare il pignoramento. Non ci credi? Ecco la prova.
Innanzitutto spieghiamo cosa è il pignoramento immobiliare. Il pignoramento immobiliare è la procedura legate tramite la quale si concretizza l’espropriazione forzata, cioè il mezzo con cui il creditore, nonché la banca, prova a riscuotere il proprio credito.
Il pignoramento ha come scopo principale sottrare i beni immobili del debitore, per poterli poi vendere e dare la possibilità ai creditori di soddisfarsi e di conseguenza guadagnarci tramite la vendita. Tutto ciò accade dopo aver notificato l’atto di precetto e di seguito l’atto di pignoramento: in seguito l’immobile, dopo essere stato sottoposto ad un processo esecutivo, potrà essere venduto all’asta per la proposta più vantaggiosa.
Ma cosa accade dopo la procedura dell’esecuzione immobiliare? Dopo aver notificato il pignoramento al debitore possessore del bene, il creditore o l’ausiliare del giudice provvedono a trascrivere l’atto in un luogo preciso: l’ufficio provinciale dell’agenza delle entrate.
Il fine dell’assolvimento è far rendere noto a qualunque persona che si occupi di verificare presso i registri immobiliari della reale esistenza dell’esproprio. La trascrizione ha un decorso di venti anni rinnovabile, ma usualmente il lasso di tempo di legittimità dell’esecuzione forzata è decisamente al di sotto di questa durata.
Ma allora come si può cancellare la trascrizione di un pignoramento immobiliare?
Il pignoramento può essere annullato dai pubblici registri in diversi metodi e varie condizioni. In molti casi l’immobile viene venduto all’asta e, in questa circostanza, successivamente sarà esplicitamente il giudice, in seguito alla chiusura del procedimento esecutivo, a imporre al conservatore dei registri immobiliari di occuparsi della cancellazione del pignoramento immobiliare.
Una diversa risoluzione è l’accordo transattivo tra l’inadempiente e il creditore. In questa situazione, il creditore, dopo aver raggiunto un accorso tra le parti, si occupa di eliminare la trascrizione e di addebitare il relativo importo al debitore. Sarà essenziale, in tal caso, che il creditore antecedente si occupi di rinunciare al procedimento esecutivo.
Se l’intesa trovata tra le parti avviene al cospetto di un giudice che si occupa della sua esecuzione e la sua verbalizzazione in udienza, sarà sempre suo compito annullare l’esecuzione forzata e divulgare la successiva cancellazione a colui che si occupa dei registri immobiliari.
Nell’eventualità che, tralasciando l’accordo formale tra le parti, l’insolvente paghi volontariamente il suo debito, sarà responsabilità del creditore di rinunciare all’esecuzione ed eliminare la procedura di pignoramento. Nell’ipotesi opposta, l’inadempiente è avvalso della facoltà di opporsi all’esecuzione dimostrando l’estinzione di un precedente credito, avendolo pagato, per poter assicurarsi l’eventuale eliminazione della trascrizione.
In aggiunta, è possibile che il debitore creda di essere nella posizione di dover pagare nessun debito al creditore antecedente e opti per elaborare un ricorso contro la confisca, facendo notare eventuali errori procedurali attraverso un’“opposizione agli atti esecutivi”. In questo caso, se il giudice pensa che l’opposizione sia fondata su ragioni legittime, il ricorso viene accettato e si disporrà l’annullamento del pignoramento degli immobili.
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