07.09.2022

Società del food & beverage recupera 3,4 milioni per derivato illegittimo

Società operante nel food & beverage recupera 3,4 milioni di euro sul derivato per mancata indicazione del metodo di calcolo del Mark to Market

Una primaria azienda laziale operante nel settore del food & beverage si è rivolta alla GMB Finance al fine di far analizzare un contratto derivato sottoscritto nel 2009. Dopo aver pagato rilevanti cedole negative, il management della società ha deciso di rivolgersi alla GMB Finance con lo scopo di far valutare il contratto sottoscritto e la sua regolarità, e verificare la presenza di eventuali criticità legali o finanziarie.

La perizia tecnica della GMB Finance ha evidenziato molteplici profili di criticità finanziarie tali da constatare la nullità del contratto derivato sottoscritto.

Prima tra tutte è stata rilevata la mancata indicazione, all’interno del contratto, del criterio di calcolo del Mark To Market: la presenza della formula matematica di calcolo, difatti, è necessaria per la sua determinazione e per i relativi scenari probabilistici.  In particolare, andando a scomporre il contratto, gli analisti finanziari della GMB Finance hanno riscontrato la presenza di costi impliciti negativi alla data di stipula, per oltre 1 milione di euro, i quali non erano stati palesati alla società.

In aggiunta, in base ai tassi forward osservati alla data di stipula del contratto IRS, vale a dire la proiezione futura dei tassi di mercato - e quindi le aspettative del mercato circa l’andamento del tasso di riferimento - la banca era già in grado di prevedere che il contratto avrebbe generato ingenti perdite a danno della società; per di più la banca non ha nemmeno illustrato prima della sottoscrizione del contratto gli scenari probabilisti.

Le analisi tecniche eseguite dalla GMB Finance hanno dimostrato anche la natura speculativa del contratto derivato sottoscritto, ai sensi di quanto specificato dalla sentenza del 27.4.2017 della Corte di Cassazione e dalla Determinazione Consob del 26.2.1999, DI/99013791, dal momento che la banca non aveva previsto un Floor nella strutturazione dell’operazione. In aggiunta è stato rilevato che lo SWAP non avrebbe avuto una parte di sottostante da coprire, determinando pertanto il fenomeno dell’“Over-hedging”.

Considerando tutte queste risultanze, è stata avviata una contestazione nei confronti della banca, per il recupero delle perdite subite. Dopo avere predisposto un formale reclamo all’istituto, sulla base dei risultati ottenuti in perizia, è stato avviato un contenzioso civile, il quale, dopo pochi mesi dall’avvio dello stesso, ha portato al raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti. Nonostante il contratto derivato fosse stato estinto ormai da alcuni anni, e la perdita fosse ormai cristallizzata nel conto economico della società, la banca ha accettato di addivenire ad un accordo transattivo che ha visto la corresponsione di 3,4 milioni di euro

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I contratti derivati venduti a enti pubblici ed imprese sono stati, molto spesso, vere e proprie trappole che hanno comportato ingenti perdite in termine di flussi di cassa negativi. Anche nei classici derivati plain vanilla, di tipo “fisso contro variabile”, è possibile riscontrare criticità finanziarie e/o legali tali da poter richiedere l’invalidità del contratto stesso.

Gli specialisti in diritto bancario e finanziario di GMB Finance possono fornirvi uno studio di fattibilità preliminare, gratuito e non vincolante, volto a verificare la legittimità dei contratti derivati stipulati, per stabilirne la correttezza, e quantificare l’ammontare di eventuali interessi illegittimi da poter contestare alla propria banca. La perizia tecnica di GMB Finance è il valido strumento che può permettervi di ottenere un confronto equo ed un rapporto paritario con la vostra banca, a tutela del vostro patrimonio e dei vostri diritti. È possibile recuperare le perdite sui contratti bancari fino a dieci anni dall'estinzione degli stessi.


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