Rimborso cessione del quinto estinta anticipatamente: quali sono i tempi
Come ottenere il rimborso sulla cessione del quinto estinta anticipatamente e con quali tempistiche
La cessione del quinto è uno strumento finanziario largamente utilizzato in Italia da dipendenti pubblici, dipendenti di aziende private e pensionati. Questa tipologia di prestito si caratterizza per il fatto di essere rimborsata direttamente dal datore di lavoro trattenendo l’importo della rata dalla busta paga, o dalla pensione. L’importo della rata non può superare il quinto dell’importo netto dello stipendio o della pensione: da qui il nome cessione del quinto.
Estinzione anticipata della cessione del quito: le spese da recuperare
Abbiamo già visto in precedenti articoli che in caso di estinzione prima della scadenza naturale del contratto o di rinnovo della cessione del quinto, l’Istituto di credito è tenuto a rimborsare la quota parte delle spese e commissioni pagate dal cliente alla stipula del contratto ma non interamente godute. Capita molto spesso, però, che i conteggi effettuati dalle banche e dalle finanziarie al momento dell’estinzione anticipata siano sbagliati e soprattutto non tengano in considerazione ingenti somme che il cliente dovrebbe ottenere come rimborso. Di frequente i clienti ricevono solo un rimborso relativo agli interessi non ancora maturati che non comprende quasi mai tutti gli altri costi non maturati e che quindi dovrebbero essere rimborsati in quota parte.
Tempistiche per il rimborso
La richiesta di rimborso delle spese e commissioni non maturate per le cessioni del quinto estinte anticipatamente può essere fatta per tutti i contratti estinti da non oltre 10 anni. La prescrizione è infatti di 10 anni e decorre dal momento in cui il contratto è stato estinto o rinnovato in via anticipata. In breve è possibile chiedere il rimborso delle commissioni per tutti i prestiti estinti in anticipo (o rinnovati, o rinegoziati prima della scadenza) a partire da settembre 2011. Al fine di ottenere il rimborso il percorso più veloce e meno oneroso è quello di natura stragiudiziale, che si sostanzia nell’invio di un reclamo dettagliato all’istituto di credito, indicando le ragioni della rimostranza, le motivazioni giuridiche su cui si fonda il rimborso lamentato e la precisa richiesta economica, calcolata sulla base di una perizia tecnica precedentemente redatta. Sulla base dei nuovi termini entrati in vigore il 1° ottobre 2020, la banca ha 60 giorni di tempo per fornire un riscontro. Nei rari casi in cui l’istituto di credito non sia disposto a rimborsare in tutto o in parte quanto richiesto, è opportuno proseguire presentando un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. È bene sapere però che in tal caso è possibile presentare una richiesta solo per quei contratti estinti da non più di 6 anni, quindi a partire da settembre 2015. Difatti, con i nuovi termini entrati in vigore il 1° ottobre 2021, la Banca d’Italia ha ridotto l’arco temporale per la presentazione dei ricorsi in ABF dai 10 anni (quindi il medesimo dei reclami) ai 6. La procedura di ricorso in ABF è comunque molto rapida, in quanto presenta dei tempi medi di riscontro di circa 10 mesi, e è previsto un unico contributo di € 20 che sarà restituito al cliente con la decisione di accoglimento del ricorso.