Tribunale di Chieti: il giudice sospende l’efficacia esecutiva del mutuo alla base dell’opposto precetto
Il mutuo può essere considerato come titolo esecutivo solo se contiene pattuizioni che trasmettono con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Il Giudice monocratico si è omologato alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 17194 del 27.8.2015, la quale sancisce che, per poter verificare se un contratto di mutuo può essere utilizzato quale titolo esecutivo – bisogna verificare – ai sensi dell’art. 474 c.p.c – se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza, o meno, la disponibilità giuridica della somma mutuata.
Nel caso de quo il mutuo non metteva immediatamente a disposizione del mutuatario la somma richiesta, ma lo faceva soltanto in un momento successivo, e per tanto era subordinato al verificarsi di condizioni future ed incerte; ne consegue che, il contratto di mutuo, che di per sé è un contratto reale – art.1376 c.c. – nel caso di specie diviene un contratto condizionato, venendo meno l’immediata immissione nella disponibilità giuridica della somma mutuata e posticipando ad un momento successivo il perfezionarsi del contratto.
Il Giudice, trovatosi in presenza di tale condizione, ha deciso di sospendere l’efficacia esecutiva del mutuo, bloccando così l’efficacia del precetto e quindi dell’azione esecutiva messa in atto dalla banca per l’espropriazione dell’immobile.
Nel caso di azioni esecutive in corso, scoprire se un contratto bancario è subordinato ad una condizione contrattuale è di fondamentale importanza poiché il Giudice può bloccare l’efficacia esecutiva del precetto.
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