Tribunale di Parma accerta mutuo usurario
Il dott. Pietro Rogato ha verificato la presenza di usura in un mutuo venduto da Unicredit, una SRL emiliana ha risparmiato interessi per € 264.924,49. Lo scorso 25 luglio 2014 il dott. Pietro Rogato, giudice delegato della sezione fallimentare del Tribunale di Parma, ha dichiarato usurario il mutuo venduto dalla UNICREDIT SpA nei confronti di una SRL emiliana.
La Banca richiedeva un'insinuazione al passivo di € 1.500.000, ma il Giudice, vista la natura usuraria del mutuo, ha accolto la medesima limitatamente alla quota capitale residua di € 1.235.075,51, facendo così risparmiare all'azienda tutta la quota interessi pari ad € 264.924,49 in quanto “i tassi applicati risultavano essere superiori al tasso soglia per le operazioni su mutui”.
Pertanto, seguendo il ragionamento del Tribunale di Parma, in caso di superamento dei tassi soglia, il debitore del mutuo avrà diritto alla restituzione degli interessi già pagati e all’addebitamento, fino alla scadenza del contratto, della sola quota capitale.
La decisione del Giudice riflette l’orientamento normativo che con la legge 24 del 2001 stabilisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Le argomentazioni del Giudice hanno altresì riaperto la questione sull’inclusione del tasso di mora ai fini del calcolo dell’usura.
In particolare, “se la previsione contrattuale stabilisce che la Banca debba applicare al cliente inadempiente solo e soltanto gli interessi di mora sul capitale, sostituendo questi agli interessi corrispettivi, non si farà la sommatoria tra tassi corrispettivi e tassi moratori ai fini del calcolo del TEG e si verificherà lo sforamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio sommato a tutte le spese accessorie; se il contratto prevede che il tasso moratorio si applichi in aggiunta a quello corrispettivo, allora i due indici andranno valutati congiuntamente ed il risultato andrà confrontato con i limiti normativamente imposti (legge n. 108/96 e succ.modifiche)”
Venendo al caso in specie, prevedendo il contratto che gli interessi moratori non si sostituiscano a quelli corrispettivi ma si sommino a questi, il Giudice ha ritenuto che gli interessi di mora siano da computarsi al fini del TEGM, e che il conseguente sforamento del tasso soglia alla data di stipula renda il contratto di mutuo usurato ab origine. In questi casi, come previsto ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2 “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
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