Tribunale di Siena condanna la banca per TAEG errato
Il Tribunale di Siena condanna la banca per pubblicità ingannevole (TAEG errato): il mutuo viene ricalcolato al tasso BOT, con un recupero di € 5.372,63 e un risparmio di 50 rate future.
Il cliente, attraverso una perizia eseguita dagli analisti finanziari di GMB Finance, ottiene il ricalcolo del mutuo al tasso BOT, recuperando € 5.372,63 e riducendo il mutuo di 50 rate, ovvero oltre 4 anni.
Il cliente aveva stipulato nel 2009, con una primaria banca italiana, un mutuo fondiario di importo pari ad €189.000, a tasso variabile e rata costante. Attraverso la perizia tecnica eseguita dagli analisti finanziari della GMB Finance, è emerso come il TAEG dichiarato alla data di stipula del contratto, indicato in 2,51%, fosse più basso rispetto al TAEG reale. Dopo avere tentato un accordo bonario con la banca, non andato a buon fine, il cliente, nel settembre del 2016 instaura un ricorso ex art. 702 bis e ter c.p.c. per contestarne la validità e l’efficacia, e richiedere la restituzione del mutuo al tasso BOT, secondo quanto indicato dall’art. 117 del TUB.
Il Giudice, dopo avere ammesso la Consulenza Tecnica d’Ufficio, conferma quanto asserito nella perizia finanziaria della GMB Finance, avendo rilevato, sulla base dei calcoli del CTU, che il TAEG effettivamente applicato era pari a 2,5179065%, ovvero 0,0079065 più alto rispetto a quello indicato nel contratto, pari a 2,51%, e accoglie il ricorso del cliente, confermando l’applicazione dell’articolo 117 TUB. Il cliente riesce così ad ottenere, in soli 12 mesi dall’avvio del contenzioso, la restituzione di un importo pari ad € 5.372,63 oltre interessi legali, risultato del confronto tra le rate effettivamente corrisposte con quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato al tasso BOT. Inoltre il Giudice stabilisce il diritto del cliente di restituire il debito residuo secondo il piano di ammortamento calcolato al tasso minimo BOT più vantaggioso emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Così facendo, il cliente pagherà 50 rate in meno rispetto al piano di ammortamento originario, concludendo il mutuo 4 anni prima la sua durata naturale indicata in sede di stipula.
Infine, è di fondamentale importanza rilevare come il Giudice abbia confermato che devono ritenersi senz’altro inclusi all’interno del calcolo del TAEG gli interessi di preammortamento, trattandosi di una componente del costo del mutuo non espressamente esclusa dalla normativa, confermando che la data della messa a disposizione deve presumersi quella della stipula del contratto di mutuo.
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