04.07.2017

Tribunale di Udine dichiara la nullità della clausola di indicizzazione di un contratto di leasing

Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1104 del 14 settembre 2016, ha decretato la nullità - ex art. 1346 c.c. -  delle “Condizioni particolari” di un contratto di locazione finanziaria immobiliare le quali riportavano condizioni economiche indeterminate e/o indeterminabili.  

Le parti avevano stipulato un contratto di locazione finanziaria immobiliare che imponeva all’utilizzatore il pagamento di 180 rate, ciascuna già predeterminata nel suo importo; nel contratto veniva dichiarato anche il tasso effettivo – tasso in corrispondenza del quale si ha l’uguaglianza tra il costo d’acquisto del bene, il valore dei canoni ed il prezzo di opzione – contenuto obbligatorio nei contratti di leasing. Al tempo stesso però, nelle “Condizioni Particolari” del contratto, veniva chiarito che il piano finanziario prevedeva dei canoni variabili sulla base di due distinti criteri di differenziazione: l’indice Libor CHF 3 mesi 365 ed il tasso di cambio fra Franco Svizzero ed Euro. In aggiunta al contratto non era stato allegato alcun piano di ammortamento da cui poter evincere le modalità di rimborso periodico e combinato del capitale, degli interessi e delle altre spese convogliate nei canoni, fondamentale nel caso in cui il contratto preveda delle rate incostanti e dei tassi variabili. Difatti, la mancata presenza di queste specifiche, non consente alla società utilizzatrice di stabilire in modo preciso, nel corso della vita del contratto di leasing, i costi connessi ad ogni canone in scadenza, in termini di quota capitale, quota interessi e debito residuo. Alla luce di tali irregolarità la società chiedeva al giudice adito la declaratoria di nullità parziale di tali clausole, per indeterminatezza del contenuto ex art. 1346 c.c.

Proprio su quest’ultimo punto si è espresso il Giudice il quale ha sancito la nullità del combinato disposto delle “Condizioni particolari” del contratto de quo, condannando l’Istituto finanziario a restituire, alla società, tutte le somme pagate in modo indebito, a titolo di indicizzazione, con la motivazione che tale modalità di calcolo viola le disposizioni fissate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza (Sez. III, art. 3, c. 3), previsione alla quale la banca non si è attenuta vista la mancata precisazione delle modalità di rilevazione del valore base del suo successivo andamento.

Da quanto sopra, diventa naturale e facile da comprendere quanto sia complicato per il singolo affacciarsi in questo mondo così complesso nel quale è difficile stabilire un rapporto paritario con gli Istituti bancari.

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