14.06.2022

Tribunale di Milano: banca condannata alla ripetizione delle somme per derivato nullo

Società marchigiana recupera tutti i differenziali versati sul derivato per mancata indicazione del metodo di calcolo del Mark to Market

Con la recente Sentenza n. 4819 del 31/05/2022, il Tribunale di Milano, nell’ambito di una controversia instaurata da una società marchigiana nostra cliente, ha chiarito che il Mark to Market del contratto derivato - che consiste nel valore del differenziale degli scambi dei flussi di cassa generati dall’operazione di Interest Rate Swap - rappresenta una particolare espressione dell’oggetto del contratto, attualizzato ad una certa data.
 
Il Tribunale precisa inoltre che tale concetto è indirettamente confermato dallo stesso Legislatore che all’art. 2427 bis c.c. ha previsto che le società devono indicare in bilancio il fair value del contratto derivato, cioè il valore in sé del contratto (e quindi il Mark to Market); tale previsione normativa, infatti, conferma come il Mark to Market, non sia solo un elemento eventuale del contratto, ma piuttosto una componente necessaria del suo oggetto, tanto da dover essere esplicitata in sede di bilancio.  
 
Stante ciò, dovendo l’oggetto del contratto e quindi tutte le sue componenti essere determinate o quanto meno determinabili - pena la nullità del contratto stesso - sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, dal momento che la quantificazione del MtM è in capo esclusivamente ad una delle parti, vale a dire la Banca, e tale quantificazione non è verificabile dall’altra parte, vale a dire il cliente, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c.

Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha riscontrato che nel contratto di Interest Rate Swap concluso dalla nostra cliente non è stato indicato il metodo di calcolo del Mark to Market; pertanto, in applicazione di quanto sopra chiarito, il Tribunale ha dichiarato la nullità integrale del contratto, condannando la banca alla restituzione in favore della società nostra assistita di tutti i differenziali versati nel corso del rapporto.

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